Studio Legale Fabio Lucifora

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Bacheca

Debiti commerciali delle P.A.

Con l'art. 6, comma 6, D.L. 08.04.2013, 35, conv. in L. 06.06.2013, 64, è stato disposto che i creditori che devono eseguire pignoramenti o sequestri nei confronti di una amministrazione dello Stato devono agire - a pena di nullità rilevabile d'ufficio - non più presso le tesorerie centrali e provinciali ma con atto notificato direttamente ai Ministeri ovvero al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giudiziale posto in esecuzione con effetto sospensivo di ogni emissione di ordinativi di pagamento relativamente alle somme pignorate o sequestrate.=

Informazione inserita il: 06  Ottobre 2013

 

Novità in materia di riscossione a mezzo ruolo

La definitiva conversione in legge del c.d. " Decreto del Fare " prevede importanti interventi normativi a tutela di soggetti interessati da procedure di  riscossione coattiva. Si segnalano le principali novità :

1 ) - la possibilità per il contribuente di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti tributari in 120 rate mensili, anziché come in passato in massimo 72 rate a condizione che ricorra una grave difficoltà economica;

2) – la possibilità per l'ente di riscossione  di dichiarare la decadenza dal piano solo ove non siano state pagate almeno 8 rate in luogo delle 2 precedenti;

 3) - non può essere avviata espropriazione immobiliare, a prescindere dal valore del debito per cui si procede, ove l'immobile risulta essere l'unico di proprietà del debitore ed il contribuente vi risieda anagraficamente ( con esclusione dei fabbricati classificati catastalmente come A/8 e A/9 );

4 ) - non può procedersi a pignoramento mobiliare sui beni strumentali del debitore relativi all'esercizio di attività di impresa ( compreso i casi di società nel caso in cui l'attività del debitore risulta prevalente su quella del capitale investito ) e negli altri casi possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto .

   - Maggiori dettagli sono contenuti nell'art. 52, D.L. 69/2013=

Informazione inserita il: 04 Settembre  2013

 

Chiusura estiva

Si informano i signori clienti e gli interessati che lo studio legale Lucifora riaprirà dopo la pausa estiva lunedì, 02 settembre 2013

Informazione inserita il: 27 agosto 2013

 

Cartelle Esattoriali  : mini condono ed altre novità

      La legge di stabilità 2013 contiene alcune novità in materia di  riscossione esattoriale. Tra esse :

-           un mini condono per crediti fino a 2.000 euro iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999;

-           la costituzione di un organismo di vigilanza sull’attività dei concessionari della riscossione;

-           una nuova ipotesi di sospensione della riscossione attivabile direttamente dal contribuente con apposita dichiarazione

   - Riguardo a quest’ultima, se il concessionario omette di comunicare l’inidoneità delle ragioni del contribuente ai fini dello sgravio del debito iscritto a ruolo, decorsi 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, ovvero, per le dichiarazioni presentate prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità (1 gennaio 2013), entro 220 dall’entrata in vigore della stessa legge, il debito è annullato.

    - Infine,  per debiti fino a mille euro, non può  procedersi ad azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.=

Informazione inserita il: 03 Gennaio 2013

 

 Buone Feste

Lo Studio Legale Lucifora augura buone feste e felice anno nuovo ed informa la spettabile clientela che l’attività di ricevimento riprenderà Mercoledì, 02 Gennaio 2013.=

Informazione inserita il: 21 Dicembre 2012

 

RCAuto : durata del contratto

      Il recente decreto legge 179/12 ha introdotto l'art. 170-bis al Codice delle Assicurazioni private ( D.Lgs. 209/2005 ) stabilendo la durata annuale dei contratti di assicurazione RCAuto e di quelli ad essi abbinati ( incendio e furto, ecc. ) vietando al contempo l'uso di clausole di rinnovo tacito.=

     La norma - da salutare favorevolmente perché rafforza il potere del consumatore di ricercare liberamente premi concorrenziali - impone d'ora in poi all'automobilista di prestare particolare attenzione alla scadenza della polizza ed alle comunicazioni ricevute dalle compagnie assicuratrici per il motivo che alla scadenza del contratto il rischio assicurativo deve considerarsi non più coperto neanche nei 15 giorni successivi precedentemente applicabili in forza dell'art. 1899 cod. civ.  Anche la circolazione del veicolo deve considerarsi non più possibile nei quindici giorni successivi alla scadenza pena il sequestro del veicolo e l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista.=

Informazione inserita il: 11 Novembre 2012

 

Mediazione Civile

      La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. E’ quanto è dato apprendere dal comunicato stampa della Corte Costituzionale nell’attesa che vengano depositate le motivazioni della sentenza.

Informazione inserita il: 24 Ottobre 2012

 

Compensi professionali degli avvocati

   Il  D.M. 140/2012, entrato in vigore il 23 Agosto 2012,  ha introdotto i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

    I parametri previsti sono destinati esclusivamente all’attività liquidatoria degli organi giudiziali mentre la determinazione dell’onorario dell’Avvocato nel rapporto con il proprio cliente è oggi definitivamente rimessa alla libera contrattazione delle parti ai sensi dell’art. 2233 cod. civ.

     Già la legge Bersani aveva stabilito la non obbligatorietà delle tariffe e riformulato il comma 3 dell’art. 2233 cod. civ. stabilendo per gli avvocati che sono nulli i patti conclusi con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali  “se non redatti in forma scritta”.

  La complessiva lettura dell’art. 2233 cod. civ.  fa ragionevolmente ritenere che i criteri determinativi dei compensi professionali degli avvocati si reggono in primo luogo sull’accordo delle parti quindi e subordinatamente sugli usi e da ultimo sulla determinazione del giudice (previo parere obbligatorio  ma non vincolante dei Consigli dell’Ordine ) e quindi sulla scorta dei parametri previsti per la professione dal D.M. 140/2012.

    L’Avvocato pertanto deve stipulare con il cliente un contratto

scritto  al momento del conferimento dell’incarico al fine di evitare il ricorso al sistema liquidatorio da parte dell’organo giurisdizionale previsto e regolato dal nuovo D.M. 140/2012 con tutte le conseguenze in ordine alla durata del procedimento giudiziario e all’incertezza sulle somme che si vedrà  liquidate.

Informazione inserita il: 19 Settembre 2012

 

Chiusura estiva

Si informano i signori clienti e gli interessati che lo studio legale Lucifora riaprirà dopo la pausa estiva lunedì, 03 settembre 2012

Informazione inserita il: 27 agosto 2012

 

Cessione ( vendita ) di prodotti agricoli ed alimentari

   Ai sensi dell’art. 62, D.L. 01/12, a decorrere dal prossimo mese di ottobre, è stato istituito l’obbligo di stipulare in forma scritta i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentare ( ittici, carni, latte ) con la sola eccezione delle vendite che riguardano i consumatori finali.=

   La norma si propone di arginare lo strapotere contrattuale degli intermediari ed in particolare della grande distribuzione sui produttori agricoli e sulle piccole e medie imprese agroalimentari di trasformazione. Escludendo dall’obbligo solo le vendite ai consumatori finali e quelle fra private non operatori commerciali, la previsione finisce per riguardare tutte le imprese ( produttori, intermediari, bar, ristoranti, dettaglianti ) che in generale acquistano o vendono con partita Iva.=

   Il contenuto obbligatorio del contratto dovrà riguardare : 1) durata; 2) quantità; 3) caratteristiche del prodotto; 4) prezzo; 5) modalità di consegna; 6) modalità di pagamento. I contratti dovranno in ogni caso essere informati ai principi di : 1) trasparenza; 2) correttezza; 3) proporzionalità ( non squilibrio nelle prestazioni ); 4) reciproca corrispettività.=

   Riguardo alle condizioni di pagamento la disciplina si presenta intransigente specificandone essa stessa i tempi di 30 giorni per le merci deperibili e di 60 per le altri decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza ed il relativo saggio è aumentato inderogabilmente di ulteriori due punti.=

    Imponenti le sanzioni sia di tipo privatistico ( nullità rilevabile d’ufficio per il caso di inosservanza della forma o dei requisiti ) che di tipo pubblicistico ( sanzioni amministrative da applicarsi su competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza su segnalazione,  da parte di chiunque vi abbia interesse, da inoltrare alla Guardia di Finanza ).=

Informazione inserita il: 27 Agosto 2012

 

 Autocertificazioni

La Legge di Stabilità per il  2011 ( L. 183/11 ) ha introdotto il divieto per gli uffici pubblici di rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ( art. 40, D.p.r. 445/2000 ).=

   Dal 1° Gennaio pertanto gli uffici di Stato Civile  e di Anagrafe possono rilasciare i certificati solo ad uso privato con la conseguenza che certificati comuni come quello di residenza, stato di famiglia, esistenza in vita, ecc. scontano il pagamento dell'imposta di bollo ( art. 4, all. a, D.p.r. 942/72 ) e dei diritti di segreteria per ciascuno certificato richiesto.=

   Ai sensi dell'art. 2, D.p.r. 445/2000, a privati quali banche assicurazioni, agenzie di affari, poste, ecc. il cittadino può comunque sempre rilasciare in tal senso dichiarazioni tramite autocertificazioni.=

   L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ( art. 46, D.p.r. 445/2000), non è soggetta ad imposta di bollo o al pagamento di diritti e non necessita  di autenticazione di firma da parte di pubblico ufficiale.=

Informazione inserita il: 24 Febbraio 2012

 

 Buone Feste

Lo Studio Legale Lucifora augura buone feste e felice anno nuovo ed informa la spettabile clientela che l’attività di ricevimento riprenderà Lunedì, 02 Gennaio 2012.=

Informazione inserita il: 24 Dicembre 2011

 

Tracciabilità dei pagamenti

Per combattere il riciclaggio di proventi illeciti e favorire l’emersione di imponibili fiscali la manovra del Governo Monti è nuovamente intervenuta sull’art. 49, D.Lgs. 231/2007 recante limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore riducendo il limite per la tracciabilità dei pagamenti da €. 2.500 ad €. 1.000.

    Per favorire la modernizzazione dei mezzi di pagamento e ridurre i costi della gestione del contante è stato inoltre stabilito :

    1 ) – che le operazioni di pagamento delle spese pubbliche siano effettuate mediante accreditamento su conti correnti bancari o postali dei creditori o con altre modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario;

   2 ) – che stipendi, pensioni e compensi comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione di importo superiore ad €. 500,00 debbono essere corrisposti con mezzi diversi dal contante o mediante utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali ivi comprese le carte di pagamento prepagate;

   I rapporti bancari all’uopo accesi da soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, sono esenti dall’imposta di bollo.=

Informazione inserita il: 23 Dicembre 2011

 

Sanzioni civili per gli affitti in nero

Il comma 8 dell’art. 3, D.Lgs. 23/2011 ha introdotto gravi sanzioni civili per colpire i locatori “ a nero “. Di contro essi comportano vantaggi per i conduttori di case adibite ad uso abitative.

E’ infatti previsto che per i contratti di locazione, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge :

  - la durata viene fissata in anni quattro a decorrere dalla registrazione;

  - il meccanismo di rinnovo e pari a quello di cui all’art.2, L. 431/98;

  - il canone annuo viene fissato in misura pari al triplo  della rendita catastale fermo l’adeguamento Istat al 75%

  - La procedura che l’inquilino deve seguire per beneficiare delle sanzioni a carico del locatore in nero non è semplice. Esso deve anzitutto verificare che effettivamente non sia stato registrato il contratto da parte del locatore. Quindi deve procedere alla registrazione   pagandone il costo e presentando all’Agenzia delle Entrate una denuncia con la quale dichiarare i dati salienti del rapporto di locazione, previa verifica della rendita catastale dell’immobile occupato al fine di calcolare l’affitto. E’ opportuno, infine,  inviare una raccomandata al proprietario al fine di partecipargli e fargli prendere atto della nuova regolazione della vicenda locativa.

Informazione inserita il: 03 Novembre 2011

 

Chiusura estiva

Si informano i signori clienti e gli interessati che lo studio legale Lucifora riaprirà dopo la pausa estiva lunedì, 29 agosto 2011 nella nuova sede di Via Caneva, n° 6 a Scicli ( edificio sottostante al sagrato laterale della Chiesa del Carmine )

Informazione inserita il: 26 agosto 2011

 

Fruizione sito internet

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Informazione inserita il: 20  Agosto  2011

  

Ritardi nei pagamenti e cancellazione delle segnalazioni

L’art. 8-bis del D.L. 70/2011 come introdotto dalla legge di conversione 106/2011 dispone che in caso di regolarizzazione di pagamenti le segnalazioni relative al ritardo riguardanti le persone fisiche o giuridiche e già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’istituto di credito ricevente il pagamento che deve inoltrare la richiesta entro e non oltre sette giorni dal ricevuto pagamento

Le segnalazioni già registrate dovranno essere cancellate se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiori a sei o di una unica rate semestrale.

Informazione inserita il: 20  Agosto  2011

  

Conversione in legge del D.L. 70/2011

La definitiva conversione in legge del D.L. 70/2011 propone importanti interventi normativi a tutela di soggetti interessati da controlli, adempimenti e riscossione coattiva. Si segnalano le principali novità :

1 ) – salvi casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, qualsiasi Autorità amministrativa dovrà procedere a controlli in forma unificata con cadenza al massimo semestrale senza mai superare la durata di quindici giorni;

2) – in caso di richiesta di sospensione giudiziale di atti esecutivi non è possibile procedere ad esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al 120° giorno;

3) - prima di provvedere ad iscrivere ipoteca su beni immobili del contribuente l’Agente della riscossione è tenuto a notificare un avviso contenente l’invito a pagare entro trenta giorni in difetto del quale si procederà ad iscrizione ipotecaria;

4) -  vengono riaperti i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta con la Finanziaria 2002 e più volte prorogata, ampliata e modificata;

5) – per le ipotesi di cancellazione di fermo amministrativo su beni mobili registrati il debitore non è più tenuto al pagamento di spese;

6) – per somme inferiori a 20.000 euro non è possibile per l’Agente della riscossione provvedere ad iscrivere ipoteca su immobili costituenti ed adibito ad abitazione principale ove il credito sia contestato o contestabile : in tutti gli altri casi non è possibile iscrivere ipoteca per importi inferiori ad ottomila euro;

7) - in caso di accertamenti fiscali non definitivi ( per pendenza di ricorso ) gli importi provvisoriamente iscrivibili a ruolo non possono superare un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati;

8) – gli interessi di mora sulle cartelle di pagamento  pagate trascorsi 60 giorni dalla notifica non sono più dovuti sulle sanzioni pecuniarie e sugli interessi : ogni altro interesse dovuto a favore dell’Agente di riscossione non può essere superiore di un punto al saggio legale.=

Informazione inserita il: 20 Agosto  2011

  

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Informazione inserita il: 20  Marzo  2011

  

 Entrata in vigore del D.Lgs. 04 Marzo 2010, n° 28

La legge di conversione del c.d. “ decreto milleproroghe “ ha confermato l'entrata in vigore per il 21 marzo 2010 della disciplina sull'obbligatorietà della mediazione civile, con la previsione del rinvio di un anno per le sole controversie in materia di condominio e sinistri stradale.

    - Il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a:

  • condominio ( materia soggetta a proroga di un anno);
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di azienda;
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ( materia soggetta a proroga di un anno );
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;

Per espressa previsione normativa lo svolgimento della mediazione non preclude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.

L’istituto della mediazione non può riguardare:

  • i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  • i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
  • i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
  • i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;
  • i procedimenti in camera di consiglio;
  • l’azione civile esercitata nel processo penale.

Informazione inserita il: 19 Marzo 2011

          

Astensione dalle udienze

L’OUA ha Deliberato lo stato di agitazione dell' Avvocatura e proclamato l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria dal giorno 16 marzo 2011 al giorno 22 marzo 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia  di  "autoregolamentazione"

Informazione inserita il: 09 Marzo 2011

 

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Informazione inserita il: 09 Gennaio 2011

  

Modalità di ricevimento

Si informano i signori clienti e gli interessati che l’Avv. Fabio Lucifora riceve esclusivamente presso l’ufficio di Scicli ( Via Gangia n° 22 ) il lunedì-mercoledì e venerdì previo appuntamento da concordare allo 0932.932276

Informazione inserita il: 09 Gennaio 2011

 

 Buone Feste

Lo Studio Legale Lucifora augura buone feste e felice anno nuovo ed informa la spettabile clientela che l’attività di ricevimento riprenderà Lunedì, 03 Gennaio 2011.=

Informazione inserita il: 23 Dicembre 2010

 

Chiusura estiva

Si informano i signori clienti e gli interessati che lo studio legale Lucifora riaprirà dopo la pausa estiva lunedì, 30 agosto 2010

Informazione inserita il: 26 agosto 2010

 

 Buone Feste

Lo Studio Legale Lucifora augura buone feste e felice anno nuovo ed informa la spettabile clientela che l’attività di ricevimento riprenderà Lunedì, 04 Gennaio 2010.=

Informazione inserita il: 23 Dicembre 2009

 

Area Dossier

Il servizio di invio dossier è momentaneamente non attivo fino alla pubblicazione degli elenchi degli argomenti disponibili

Informazione inserita il: 25 agosto 2009

 

Attivazione sito internet

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Informazione inserita il: 24 agosto 2009

 

Chiusura estiva

Si informano i signori clienti e gli interessati che lo studio legale Lucifora riaprirà dopo la pausa estiva lunedì, 31 agosto 2009

Informazione inserita il: 24 agosto 2009