Con l'art. 6, comma 6,
D.L. 08.04.2013, n° 35, conv.
in L. 06.06.2013, n° 64, è stato disposto che i
creditori che devono eseguire pignoramenti o sequestri nei confronti di una
amministrazione dello Stato devono agire - a pena di nullità rilevabile
d'ufficio - non più presso le tesorerie centrali e provinciali ma con atto
notificato direttamente ai Ministeri ovvero al funzionario delegato del
distretto in cui è stato emesso il provvedimento giudiziale posto in
esecuzione con effetto sospensivo di ogni emissione di ordinativi di
pagamento relativamente alle somme pignorate o sequestrate.=
Informazione inserita il: 06 Ottobre 2013
Novità in materia di
riscossione a mezzo ruolo
La definitiva
conversione in legge del c.d. " Decreto del Fare " prevede
importanti interventi normativi a tutela di soggetti interessati da procedure
diriscossione coattiva. Si segnalano
le principali novità :
1 ) - la possibilità per
il contribuente di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti tributari
in 120 rate mensili, anziché come in passato in massimo 72 rate a condizione
che ricorra una grave difficoltà economica;
2) – la possibilità per
l'ente di riscossionedi dichiarare la
decadenza dal piano solo ove non siano state pagate almeno 8 rate in luogo
delle 2 precedenti;
3) - non può essere avviata espropriazione
immobiliare, a prescindere dal valore del debito per cui si procede, ove
l'immobile risulta essere l'unico di proprietà del debitore ed il
contribuente vi risieda anagraficamente ( con esclusione dei fabbricati
classificati catastalmente come A/8 e A/9 );
4 ) - non può procedersi a pignoramento mobiliare sui beni strumentali
del debitore relativi all'esercizio di attività di impresa ( compreso i casi
di società nel caso in cui l'attività del debitore risulta prevalente su
quella del capitale investito ) e negli altri casi possono essere pignorati
solo nei limiti di un quinto .
- Maggiori dettagli sono contenuti
nell'art. 52, D.L. 69/2013=
Informazione inserita il: 04 Settembre2013
Chiusura estiva
Si informano i signori
clienti e gli interessati che lo studio legale Lucifora
riaprirà dopo la pausa estiva lunedì, 02 settembre 2013
Informazione inserita il: 27 agosto 2013
Cartelle
Esattoriali: mini condono ed altre
novità
La legge di stabilità 2013 contiene
alcune novità in materia diriscossione
esattoriale. Tra esse :
-un mini condono per crediti fino a 2.000
euro iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999;
-la costituzione di un organismo di vigilanza
sull’attività dei concessionari della riscossione;
-una nuova ipotesi di sospensione della
riscossione attivabile direttamente dal contribuente con apposita
dichiarazione
- Riguardo a quest’ultima, se il
concessionario omette di comunicare l’inidoneità delle ragioni del
contribuente ai fini dello sgravio del debito iscritto a ruolo, decorsi 220
giorni dalla presentazione della dichiarazione, ovvero, per le dichiarazioni
presentate prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità (1 gennaio
2013), entro 220 dall’entrata in vigore della stessa legge, il debito è annullato.
- Infine,per debiti fino a mille euro, non puòprocedersi ad azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di
centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione
contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.=
Informazione inserita il: 03 Gennaio 2013
Buone Feste
Lo Studio Legale Lucifora augura buone feste e felice anno nuovo ed
informa la spettabile clientela che l’attività di ricevimento riprenderà
Mercoledì, 02 Gennaio 2013.=
Informazione inserita il: 21 Dicembre 2012
RCAuto : durata del contratto
Il recente decreto legge 179/12 ha
introdotto l'art. 170-bis al Codice delle Assicurazioni private ( D.Lgs. 209/2005 ) stabilendo la durata annuale dei
contratti di assicurazione RCAuto e di quelli ad
essi abbinati ( incendio e furto, ecc. ) vietando al contempo l'uso di
clausole di rinnovo tacito.=
La norma - da salutare favorevolmente
perché rafforza il potere del consumatore di ricercare liberamente premi
concorrenziali - impone d'ora in poi all'automobilista di prestare
particolare attenzione alla scadenza della polizza ed alle comunicazioni
ricevute dalle compagnie assicuratrici per il motivo che alla scadenza del
contratto il rischio assicurativo deve considerarsi non più coperto neanche
nei 15 giorni successivi precedentemente applicabili in forza dell'art. 1899
cod. civ.Anche la circolazione del
veicolo deve considerarsi non più possibile nei quindici giorni successivi
alla scadenza pena il sequestro del veicolo e l'applicazione della sanzione
pecuniaria prevista.=
Informazione inserita il: 11 Novembre 2012
Mediazione Civile
La Corte costituzionale ha dichiarato la
illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4
marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio
della mediazione. E’ quanto è dato apprendere dal comunicato stampa della
Corte Costituzionale nell’attesa che vengano depositate le motivazioni della
sentenza.
Informazione inserita il: 24 Ottobre 2012
Compensi
professionali degli avvocati
IlD.M. 140/2012, entrato in vigore il 23 Agosto 2012,ha introdotto i parametri per la liquidazione
giudiziale dei compensi professionali.
I parametri previsti sono destinati
esclusivamente all’attività liquidatoria degli organi giudiziali mentre la
determinazione dell’onorario dell’Avvocato nel rapporto con il proprio
cliente è oggi definitivamente rimessa alla libera contrattazione delle parti
ai sensi dell’art. 2233 cod. civ.
Già la legge Bersani aveva stabilito la
non obbligatorietà delle tariffe e riformulato il comma 3 dell’art. 2233 cod.
civ. stabilendo per gli avvocati che sono nulli i patti conclusi con i loro
clienti che stabiliscono i compensi professionali“se non redatti in forma scritta”.
La complessiva lettura dell’art. 2233 cod.
civ.fa ragionevolmente ritenere che i
criteri determinativi dei compensi professionali degli avvocati si reggono in
primo luogo sull’accordo delle parti quindi e subordinatamente sugli usi e da
ultimo sulla determinazione del giudice (previo parere obbligatorioma non vincolante dei Consigli dell’Ordine
) e quindi sulla scorta dei parametri previsti per la professione dal D.M.
140/2012.
L’Avvocato pertanto deve stipulare con il
cliente un contratto
scrittoal momento del conferimento dell’incarico
al fine di evitare il ricorso al sistema liquidatorio da parte dell’organo
giurisdizionale previsto e regolato dal nuovo D.M. 140/2012 con tutte le
conseguenze in ordine alla durata del procedimento giudiziario e
all’incertezza sulle somme che si vedràliquidate.
Informazione inserita il: 19 Settembre 2012
Chiusura estiva
Si informano i signori
clienti e gli interessati che lo studio legale Lucifora
riaprirà dopo la pausa estiva lunedì, 03 settembre 2012
Informazione inserita il: 27 agosto 2012
Cessione ( vendita ) di
prodotti agricoli ed alimentari
Ai sensi dell’art. 62, D.L. 01/12, a
decorrere dal prossimo mese di ottobre, è stato istituito l’obbligo di
stipulare in forma scritta i contratti che hanno ad oggetto la cessione di
prodotti agricoli ed alimentare ( ittici, carni, latte ) con la sola
eccezione delle vendite che riguardano i consumatori finali.=
La norma si propone di arginare lo
strapotere contrattuale degli intermediari ed in particolare della grande
distribuzione sui produttori agricoli e sulle piccole e medie imprese
agroalimentari di trasformazione. Escludendo dall’obbligo solo le vendite ai
consumatori finali e quelle fra private non operatori commerciali, la
previsione finisce per riguardare tutte le imprese ( produttori,
intermediari, bar, ristoranti, dettaglianti ) che in generale acquistano o
vendono con partita Iva.=
Il contenuto obbligatorio del contratto
dovrà riguardare : 1) durata; 2) quantità; 3) caratteristiche del prodotto;
4) prezzo; 5) modalità di consegna; 6) modalità di pagamento. I contratti
dovranno in ogni caso essere informati ai principi di : 1) trasparenza; 2)
correttezza; 3) proporzionalità ( non squilibrio nelle prestazioni ); 4)
reciproca corrispettività.=
Riguardo alle condizioni di pagamento la
disciplina si presenta intransigente specificandone essa stessa i tempi di 30
giorni per le merci deperibili e di 60 per le altri decorrenti dall’ultimo
giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono
automaticamente dal giorno successivo alla scadenza ed il relativo saggio è
aumentato inderogabilmente di ulteriori due punti.=
Imponenti le sanzioni sia di tipo
privatistico ( nullità rilevabile d’ufficio per il caso di inosservanza della
forma o dei requisiti ) che di tipo pubblicistico ( sanzioni amministrative
da applicarsi su competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza su
segnalazione,da parte di chiunque vi
abbia interesse, da inoltrare alla Guardia di Finanza ).=
Informazione inserita il: 27 Agosto 2012
Autocertificazioni
La Legge di Stabilità
per il2011 ( L. 183/11 ) ha
introdotto il divieto per gli uffici pubblici di rilasciare certificati da
esibire ad altre pubbliche amministrazioni ( art. 40, D.p.r.
445/2000 ).=
Dal 1° Gennaio pertanto gli uffici di
Stato Civilee di Anagrafe possono
rilasciare i certificati solo ad uso privato con la conseguenza che
certificati comuni come quello di residenza, stato di famiglia, esistenza in
vita, ecc. scontano il pagamento dell'imposta di bollo ( art. 4, all. a, D.p.r. 942/72 ) e dei diritti di segreteria per ciascuno
certificato richiesto.=
Ai sensi dell'art. 2, D.p.r.
445/2000, a privati quali banche assicurazioni, agenzie di affari, poste,
ecc. il cittadino può comunque sempre rilasciare in tal senso dichiarazioni
tramite autocertificazioni.=
L'autocertificazione ha lo stesso valore
dei certificati ( art. 46, D.p.r. 445/2000), non è
soggetta ad imposta di bollo o al pagamento di diritti e non necessitadi autenticazione di firma da parte di
pubblico ufficiale.=
Informazione inserita il: 24 Febbraio 2012
Buone Feste
Lo Studio Legale Lucifora augura buone feste e felice anno nuovo ed
informa la spettabile clientela che l’attività di ricevimento riprenderà Lunedì,
02 Gennaio 2012.=
Informazione inserita il: 24 Dicembre 2011
Tracciabilità dei
pagamenti
Per combattere il
riciclaggio di proventi illeciti e favorire l’emersione di imponibili fiscali
la manovra del Governo Monti è nuovamente intervenuta sull’art. 49, D.Lgs. 231/2007 recante limitazioni all’uso del contante
e dei titoli al portatore riducendo il limite per la tracciabilità dei
pagamenti da €. 2.500 ad €. 1.000.
Per favorire la modernizzazione dei mezzi
di pagamento e ridurre i costi della gestione del contante è stato inoltre
stabilito :
1 ) – che le operazioni di pagamento
delle spese pubbliche siano effettuate mediante accreditamento su conti
correnti bancari o postali dei creditori o con altre modalità offerte dai
servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dal beneficiario;
2 ) – che stipendi, pensioni e compensi
comunque corrisposti dalla pubblica amministrazione di importo superiore ad
€. 500,00 debbono essere corrisposti con mezzi diversi dal contante o
mediante utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali ivi
comprese le carte di pagamento prepagate;
I rapporti bancari all’uopo accesi da
soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e
pensioni sociali, sono esenti dall’imposta di bollo.=
Informazione inserita il: 23 Dicembre 2011
Sanzioni civili per
gli affitti in nero
Il comma 8 dell’art. 3, D.Lgs. 23/2011 ha introdotto gravi sanzioni civili per colpire
i locatori “ a nero “. Di contro essi comportano vantaggi per i conduttori di
case adibite ad uso abitative.
E’ infatti previsto che
per i contratti di locazione, comunque stipulati, non registrati entro il
termine stabilito dalla legge :
- la durata viene fissata in anni quattro a
decorrere dalla registrazione;
- il meccanismo di rinnovo e pari a quello
di cui all’art.2, L. 431/98;
- il canone annuo viene fissato in misura
pari al triplodella rendita catastale
fermo l’adeguamento Istat al 75%
- La procedura che l’inquilino deve seguire
per beneficiare delle sanzioni a carico del locatore in nero non è semplice.
Esso deve anzitutto verificare che effettivamente non sia stato registrato il
contratto da parte del locatore. Quindi deve procedere alla
registrazionepagandone il costo e
presentando all’Agenzia delle Entrate una denuncia con la quale dichiarare i
dati salienti del rapporto di locazione, previa verifica della rendita
catastale dell’immobile occupato al fine di calcolare l’affitto. E’
opportuno, infine,inviare una
raccomandata al proprietario al fine di partecipargli e fargli prendere atto
della nuova regolazione della vicenda locativa.
Informazione inserita il: 03 Novembre 2011
Chiusura estiva
Si informano i signori
clienti e gli interessati che lo studio legale Lucifora
riaprirà dopo la pausa estiva lunedì, 29 agosto 2011 nella nuova sede di Via
Caneva, n° 6 a Scicli ( edificio sottostante al sagrato laterale della Chiesa
del Carmine )
Informazione inserita il: 26 agosto 2011
Fruizione sito
internet
Si ricorda che per
l’utilizzo integrale di questo sito i clienti devono dotarsi di password
personale che sono invitati a richiedere anche per posta elettronica
Informazione inserita il: 20Agosto2011
Ritardi nei pagamenti
e cancellazione delle segnalazioni
L’art. 8-bis del D.L.
70/2011 come introdotto dalla legge di conversione 106/2011 dispone che in
caso di regolarizzazione di pagamenti le segnalazioni relative al ritardo riguardanti
le persone fisiche o giuridiche e già inserite nelle banche dati devono
essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione dell’istituto
di credito ricevente il pagamento che deve inoltrare la richiesta entro e non
oltre sette giorni dal ricevuto pagamento
Le segnalazioni già
registrate dovranno essere cancellate se relative al mancato pagamento di un
numero di rate mensili inferiori a sei o di una unica rate semestrale.
Informazione inserita il: 20Agosto2011
Conversione in legge
del D.L. 70/2011
La definitiva
conversione in legge del D.L. 70/2011 propone importanti interventi normativi
a tutela di soggetti interessati da controlli, adempimenti e riscossione
coattiva. Si segnalano le principali novità :
1 ) – salvi casi
straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, qualsiasi
Autorità amministrativa dovrà procedere a controlli in forma unificata con
cadenza al massimo semestrale senza mai superare la durata di quindici
giorni;
2) – in caso di
richiesta di sospensione giudiziale di atti esecutivi non è possibile
procedere ad esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al
120° giorno;
3) - prima di provvedere
ad iscrivere ipoteca su beni immobili del contribuente l’Agente della riscossione
è tenuto a notificare un avviso contenente l’invito a pagare entro trenta
giorni in difetto del quale si procederà ad iscrizione ipotecaria;
4) -vengono riaperti i termini per la
rivalutazione di terreni e partecipazioni introdotta con la Finanziaria 2002
e più volte prorogata, ampliata e modificata;
5) – per le ipotesi di
cancellazione di fermo amministrativo su beni mobili registrati il debitore
non è più tenuto al pagamento di spese;
6) – per somme inferiori
a 20.000 euro non è possibile per l’Agente della riscossione provvedere ad
iscrivere ipoteca su immobili costituenti ed adibito ad abitazione principale
ove il credito sia contestato o contestabile : in tutti gli altri casi non è
possibile iscrivere ipoteca per importi inferiori ad ottomila euro;
7) - in caso di
accertamenti fiscali non definitivi ( per pendenza di ricorso ) gli importi
provvisoriamente iscrivibili a ruolo non possono superare un terzo delle
somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati;
8) – gli interessi di
mora sulle cartelle di pagamentopagate trascorsi 60 giorni dalla notifica non sono più dovuti sulle
sanzioni pecuniarie e sugli interessi : ogni altro interesse dovuto a favore
dell’Agente di riscossione non può essere superiore di un punto al saggio
legale.=
Informazione inserita il: 20 Agosto2011
Fruizione sito
internet
Si ricorda che per
l’utilizzo integrale di questo sito i clienti devono dotarsi di password
personale che sono invitati a richiedere anche per posta elettronica
Informazione inserita il: 20Marzo2011
Entrata in vigore del D.Lgs.
04 Marzo 2010, n° 28
La
legge di conversione del c.d. “ decreto milleproroghe
“ ha confermato l'entrata in vigore per il 21 marzo 2010 della disciplina sull'obbligatorietà della mediazione
civile, con la previsione del rinvio di un anno per le sole controversie
in materia di condominio e sinistri stradale.
- Il procedimento di mediazione deve essere
esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal
convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di
controversie relative a:
condominio (
materia soggetta a proroga di un anno);
diritti reali;
divisione;
successioni
ereditarie;
patti di famiglia;
locazione;
comodato;
affitto di
azienda;
risarcimento del
danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ( materia
soggetta a proroga di un anno );
risarcimento del
danno derivante da responsabilità medica;
risarcimento del danno
derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di
pubblicità;
contratti
assicurativi, bancari e finanziari;
Per
espressa previsione normativa lo svolgimento della mediazione non preclude la
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della
domanda giudiziale.
L’istituto
della mediazione non può riguardare:
i procedimenti per
ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di
concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
i procedimenti per
convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui
all’art. 667 c.p.c.;
i procedimenti
possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
i procedimenti di
opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione
forzata;
i procedimenti in
camera di consiglio;
l’azione civile
esercitata nel processo penale.
Informazione inserita il: 19 Marzo 2011
Astensione dalle
udienze
L’OUA
ha Deliberato lo stato di agitazione dell' Avvocatura e proclamato
l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da
ogni attività giudiziaria dal giorno 16 marzo 2011 al giorno 22 marzo 2011,
nel rispetto della normativa di legge in materiadi"autoregolamentazione"
Informazione inserita il: 09 Marzo 2011
Fruizione sito
internet
Si ricorda che per
l’utilizzo integrale di questo sito i clienti devono dotarsi di password personale
che sono invitati a richiedere anche per posta elettronica
Informazione inserita il: 09 Gennaio 2011
Modalità di
ricevimento
Si informano i signori
clienti e gli interessati che l’Avv. Fabio Lucifora
riceve esclusivamente presso l’ufficio di Scicli ( Via Gangia n° 22 ) il
lunedì-mercoledì e venerdì previo appuntamento da concordare allo 0932.932276
Informazione inserita il: 09 Gennaio 2011
Buone Feste
Lo Studio Legale Lucifora augura buone feste e felice anno nuovo ed
informa la spettabile clientela che l’attività di ricevimento riprenderà
Lunedì, 03 Gennaio 2011.=
Informazione inserita il: 23 Dicembre 2010
Chiusura estiva
Si informano i signori clienti
e gli interessati che lo studio legale Lucifora
riaprirà dopo la pausa estiva lunedì, 30 agosto 2010
Informazione inserita il: 26 agosto 2010
Buone Feste
Lo Studio Legale Lucifora
augura buone feste e felice anno nuovo ed informa la spettabile clientela che
l’attività di ricevimento riprenderà Lunedì, 04 Gennaio 2010.=
Informazione inserita il: 23 Dicembre 2009
Area Dossier
Il servizio di invio dossier
è momentaneamente non attivo fino alla pubblicazione degli elenchi degli
argomenti disponibili
Informazione inserita il: 25 agosto 2009
Attivazione sito
internet
Per l’utilizzo integrale
di questo sito i signori clienti sono invitati a richiedere la password
personale
Informazione inserita il: 24 agosto 2009
Chiusura estiva
Si informano i signori
clienti e gli interessati che lo studio legale Lucifora
riaprirà dopo la pausa estiva lunedì, 31 agosto 2009